Slittano ulteriormente le scadenze di certificati e patenti per la guida, anche nei settori professionali, poichè slitta al 31 dicembre 2021 la data di conclusione dello stato di emergenza dovuto agli effetti della pandemia. 
Il Ministero delle Infrastrutture, con la circolare n. 24231 del 27 luglio 2021,  ha sancito la proroga della scadenza di patenti di guida, CQC e altre certificazioni abilitanti alla guida, fino a 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza e, quindi, fino al 31 marzo 2022. 

In termini generali, oltre al criterio suddetto, per le scadenze fino a giugno 2021 vale la proroga di 10 mesi sancita dal Regolamento (UE) 2021/267.
Si rimanda ai testi legislativi per verificare tutte le eccezioni ed evitare di incorrere in violazioni e sanzioni.

 

Merci pericolose

Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci pericolose occorre distinguere:

  • per la circolazione su territorio nazionale vale la proroga al 31 marzo 2022;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021.

 

Per gli attestati di formazione dei consulenti dei trasporti di merci pericolose, occorre distinguere:

  • per la circolazione su territorio nazionale,vale la proroga fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.

 

Revisione veicoli
Per le revisioni, possono beneficiare della proroga della scadenza solo i mezzi che avevano la scadenza fissata entro giugno 2021 per i quali in virtù del Regolamento UE 267/2021 la loro scadenza veniva prorogata di 10 mesi, ovvero fino ad aprile 2022. Ciò significa che tutti i mezzi che dal 1° luglio 2021 hanno obbligo di revisione non possono beneficiare di alcuna ulteriore deroga.